Art. 2

In vigore dal 12 set 1993
1. Sul ponte di comando devono essere sistemati indicatori, di tipo riconosciuto dall'ente tecnico, per tutti i portelloni a fasciame, portelloni di carico ed altri mezzi di chiusura che, se lasciati aperti o impropriamente fissati, potrebbero portare ad un grave allagamento di un locale di categoria speciale o di un locale ro-ro. Il sistema indicatore deve essere progettato secondo il principio "in sicurezza in caso di avaria" (fail-safe) e deve indicare se il portellone non è completamente chiuso o non è fissato. L'alimentazione di energia per il sistema indicatore deve essere indipendente dall'alimentazione di energia per il funzionamento ed il fissaggio dei portelloni. 2. Devono essere altresì sistemati dispositivi, quali una sorveglianza televisiva o un sistema rivelatore di ingresso d'acqua, intesi a fornire sul ponte di comando l'indicazione di qualsiasi passaggio d'acqua attraverso i portelloni prodieri, i portelloni poppieri o qualsiasi altro portellone di carico o di imbarco veicoli che possa portare ad un grave allagamento dei locali di categoria speciale o dei locali ro-ro. 3. I locali di categoria speciale e i locali da carico ro-ro devono avere un servizio di ronda oppure devono essere controllati mediante mezzi efficaci, quale una sorveglianza televisiva, in modo tale da poter osservare, mentre la nave è in navigazione, movimenti di veicoli dovuti ad avverse condizioni meteomarine, oppure un accesso di passeggeri non autorizzato. 4. In tutti i corridoi dei locali equipaggio, locali per la ricreazione e in tutti i locali di lavoro che sono normalmente occupati deve essere sistemata una lampada portatile funzionante con batteria ricaricabile, a meno che non sia installato il sistema di illuminazione di emergenza supplementare, prescritto dal comma 5. 5. In tutti i locali pubblici e corridoi passeggeri deve essere realizzato un sistema di illuminazione elettrica supplementare che possa funzionare per almeno tre ore dopo l'interruzione di tutte le altre fonti di energia elettrica e in qualsiasi condizione di sbandamento. L'illuminazione deve essere tale da fare prontamente individuare la via per raggiungere i mezzi di sfuggita. La fonte di energia per l'illuminazione supplementare deve consistere in batterie di accumulatori sistemate entro i gruppi illuminanti che siano mantenuti continuativamente sotto carica, ove praticamente possibile, dal quadro di emergenza. In alternativa, il Ministero può consentire un altro mezzo di illuminazione che sia di efficacia almeno equivalente. L'illuminazione supplementare deve essere tale da rendere immediatamente palese qualsiasi guasto delle lampade. Tutte le batterie di accumulatori sistemate devono essere sostituite ad intervalli stabiliti sulla base della vita di servizio prevista nelle condizioni ambientali cui esse sono soggette durante l'esercizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-29;188#art-2

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