Art. 5
In vigore dal 12 set 1993
1. Dopo il completamento della caricazione della nave e prima della sua partenza, il comandante deve determinare l'assetto e la stabilità della nave stessa e deve altresì accertare, provvedendo alla relativa annotazione sui libri di bordo, che la nave soddisfi ai criteri di stabilità previsti nelle regole pertinenti. A tale scopo può essere impiegato un elaboratore elettronico predisposto per i controlli delle condizioni di carico e di stabilità.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le navi di cui all', adibite a navigazione nazionale, nazionale costiera e nazionale litoranea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-29;188#art-5