Art. 4
In vigore dal 12 set 1993
1. Tutte le navi nuove che trasportano passeggeri in navigazione nazionale oltre le venti miglia dalla costa devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento dopo un'avaria, le condizioni di stabilità di cui alla regola 8, paragrafi 2.3, 2.4, 5, 6.2, degli emendamenti al capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, approvata il 21 aprile 1988 dall'Organizzazione internazionale marittima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-29;188#art-4