Art. 6
Compiti del consiglio di amministrazione
In vigore dal 23 mag 1993
1. Al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale.".
2. La deliberazione concernente l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135#art-6