Art. 8

Collegio revisori

In vigore dal 23 mag 1993
1. Il comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, è sostituito dal seguente: " 2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135#art-8

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