Art. 9

Direttore generale

In vigore dal 23 mag 1993
1. Il direttore generale è nominato con delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70. 2. Il direttore generale: a) provvede alla esecuzione degli atti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo; b) provvede alla gestione del personale e all'amministrazione ordinaria dell'Istituto; c) sovrintende ai servizi interni ed esterni dell'Istituto; d) firma gli atti di ordinaria amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BARUCCI, Ministro del tesoro GORIA, Ministro delle finanze VITALONE, Ministro del commercio con l'estero FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 28
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135#art-9

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