Art. 9
Direttore generale
In vigore dal 23 mag 1993
1. Il direttore generale è nominato con delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Il direttore generale:
a) provvede alla esecuzione degli atti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;
b) provvede alla gestione del personale e all'amministrazione ordinaria dell'Istituto;
c) sovrintende ai servizi interni ed esterni dell'Istituto;
d) firma gli atti di ordinaria amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BARUCCI, Ministro del tesoro
GORIA, Ministro delle finanze
VITALONE, Ministro del commercio con l'estero
FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 28
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135#art-9