Art. 5

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 23 mag 1993
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089, è sostituito dal seguente: ". - 1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da: a) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) un funzionario del Ministero della sanità; d) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero; e) un funzionario dell'Istituto per il commercio con l'estero; f) due produttori di conserve alimentari animali; g) tre produttori di conserve alimentari vegetali; h) un rappresentante delle società cooperative produttrici di conserve alimentari. 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. 3. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere f), g) e h) è fatta su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di società di capitali o soci delle altre imprese o direttori di stabilimenti di produzione.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135#art-5

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