Art. 1
Compiti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari
In vigore dal 23 mag 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;
Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1931, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 1089;
Vista la determinazione n. 3/92 con la quale la Corte dei conti relaziona al Parlamento sull'attività svolta dall'Istituto nel triennio 1988/1990 e nella quale suggerisce talune modifiche allo statuto di detto Istituto in relazione alla composizione e alla durata del consiglio di amministrazione, ai compiti e alla istituzione delle sedi periferiche;
Ritenuta la necessità di provvedere a quanto suggerito dalla Corte dei conti;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Compiti dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, è sostituito dal seguente:
". - L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti:
a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o di confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonché di quelle concernenti la qualità delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati;
b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti;
c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate;
d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari;
e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari;
f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-18;135#art-1