Art. 6
Presentazione della domanda
In vigore dal 24 dic 1992
1. La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato è presentata con i documenti allegati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui l'interessato ha il domicilio o la sede. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di spedizione.
2. Le società di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo devono inoltre presentare copia della domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia l'istanza di autorizzazione e gli atti ad essa allegati, attestando la data di presentazione della stessa, ed esprime parere sulla sussistenza, alla data del 29 febbraio 1992, delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell' del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-20;474#art-6