Art. 1
Definizioni
In vigore dal 24 dic 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 1992, dal quale si è ritenuto di discostarsi relativamente all', comma 4, considerato il tenore letterale dell'art. 11, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-20;474#art-1