Art. 5

Domanda presentata da società di revisione

In vigore dal 24 dic 1992
1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della società di revisione deve dichiarare: a) la denominazione o la ragione sociale; b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia; c) il numero di codice fiscale; d) gli elementi di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d), per gli amministratori in carica; e) l'assenza in capo ai medesimi delle situazioni previste dall', comma 1, lettera f); f) che la società è autorizzata ai sensi dell' della legge 23 novembre 1939, n. 1966, precisando gli estremi del decreto di autorizzazione e di eventuali decreti di modificazione, ovvero che la società ha presentato l'istanza per l'autorizzazione; g) che non sussistano decreti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell' della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell' del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531. 2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni. 3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-20;474#art-5

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