Art. 7
Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro
In vigore dal 24 dic 1992
1. All'accertamento dei titoli per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nell'elenco allegato provvede la commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.
2. Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al Ministro di grazia e giustizia i nominativi degli interessati riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.
3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'elenco può essere formato e pubblicato separatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-20;474#art-7