Art. 8
Bollo e tassa
In vigore dal 24 dic 1992
1. La domanda d'iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte in bollo; ad essa è allegata ricevuta del pagamento della tassa di lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, come modificato, da ultimo, dall', comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 28
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-11-20;474#art-8