Art. 6

Integrazioni e modifiche del presente regolamento

In vigore dal 11 giu 1992
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-26;300#art-6

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