Art. 2

Oggetto

In vigore dal 11 giu 1992
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti. 2. Le attività di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. Sono elencate nella tabella A le attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attività cui può darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attività. Sono elencate nella tabella C le attività al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-26;300#art-2

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