Art. 5
Termini
In vigore dal 11 giu 1992
1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell', comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibiltà dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall', comma 2.
2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti.
I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-26;300#art-5