Art. 7
Pubblicità
In vigore dal 11 giu 1992
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicità al testo e all'elenco delle attività, assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all' della legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-26;300#art-7