Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 giu 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle attività private, soggette nella vigente disciplina al previo conseguimento di autorizzazioni o di altri atti di consenso, che possano essere intraprese a seguito di denuncia di inizio da parte dell'interessato;
Visto, altresì, l'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad apposito regolamento la determinazione dei casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, si considera accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine fissato;
Ritenuto, a tal fine, di procedere all'emanazione di un unico regolamento;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e a provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentite le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 22 e 30 gennaio 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 1992;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-04-26;300#art-1