Titolo I

Art. 2

Canone per il diritto di superficie

In vigore dal 16 apr 1992
1. Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all', comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia già di proprietà comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall', comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennità di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non può essere superiore a un decimo del predetto costo o valore. 2. Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di più emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell' della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse. 3. A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all' della legge il canone è aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-2

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