Titolo I

Art. 4

Pubblicità dello Stato e degli enti pubblici

In vigore dal 16 apr 1992
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell' della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicità su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano: a) la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare; b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicità; c) i bacini di utenza nel cui ambito verrà diffusa la pubblicità. Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinazioni stesse. 2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui dall' della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonché dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione è effettuata con provvedimento motivato. 3. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicità, nonché i dati relativi alla pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali è stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente. 4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicità ai sensi dell', comma 1, ultima parte, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-4

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