Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 7
Doveri e compiti del professionista
In vigore dal 1 mag 1992
1. Il professionista incaricato deve:
a) - attenersi alle disposizioni che l'Unità sanitaria locale
emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) - eseguire le prestazioni di cui all';
c) - effettuare, secondo le modalità organizzative stabilite
dall'Unità sanitaria locale, durante il normale orario di
servizio, le prestazioni di particolare impegno rientranti nella sua competenza professionale di cui all'allegato C - voce "Analisi" - annesso al D.P.R. n. 316 del 28.9.1990;
d) - attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
e) - redigere e trasmettere all'Unità sanitaria locale competente
e all'assessorato regionale alla sanità entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A;
f) - osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.
2. L'Unità sanitaria locale provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista.
3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente.
4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista è deferito alla commissione di cui all' per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione di cui all' per i provvedimenti di competenza.
6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Unità sanitaria locale;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è
assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le analisi di competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall'Unità sanitaria locale
comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la
preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.
7. Gli incarichi di cui al presente accordo sono svolti tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-7