Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 10

Cessazione e sospensione dell'incarico

In vigore dal 1 mag 1992
1. Salvo quanto disposto dall', l'incarico può cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del professionista l'Unità sanitaria lo- cale, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'incarico è revocato con effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell'; c) aver compiuto il 65o anno di età; d) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dall'Unità sanitaria locale e presieduta dal titolare- o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa. 5. L'incarico è sospeso in caso di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della Unità sanitaria locale ove il biologo deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. È altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Unità sanitaria locale deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all' per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. Nel caso previsto dal comma 5 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'. 7. L'incarico è sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-10

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