Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 11
Commissione regionale di disciplina
In vigore dal 1 mag 1992
1. È istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta di:
a) - l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato con funzioni di presidente;
b) un membro in rappresentanza delle Unità sanitarie locali, designato dall'A.N.C.I. regionale;
c) - un membro in rappresentanza della Unità sanitaria locale che ha proceduto al deferimento;
d) - tre biologi designati dall'Ordine nazionale dei biologi su
indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.
2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle
organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede in via autonoma, l'Ordine nazionale dei biologi.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'assessore regionale alla sanità.
4. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità.
5. La commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda.
7. La commissione è validamente riunita quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.
8. La commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone alla Unità sanitaria locale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a) richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall';
b) diffida: per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo.
c) sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:
c1) per recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo e di diffida;
c2) per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
c3) per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
c4) per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell';
d) revoca:
d1) per instaurazione di procedimento penale per infrazione,
configurantisi come reati, per le quali la Unità sanitaria lo- cale abbia accertato gravissime responsabilità;
d2) per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.
9. Il biologo che abbia riportato una condanna non irrevocabile per delitto di particolare gravità secondo il comune sentire sociale è deferito alla commissione di disciplina ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dall'incarico fino alla pronuncia della sentenza definitiva.
10. La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Unità sanitaria locale che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale nonché alle altre Unità sanitarie locali della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti qualora il professionista sia titolare di altro incarico presso le stesse.
11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-11