Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 15
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 1 mag 1992
1. L'Unità sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) - per la responsabilità verso terzi:
- L. 1.500.000.000 per sinistro;
- L. 1.000.000.000 per persona;
- L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) - per gli infortuni:
- L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per
invalidità temporanea e con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo all'inizio della invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
4. I biologi che a causa delle attività espletate ai sensi del presente accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Unità sanitaria lo- cale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-15