Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 3

Formazione delle graduatorie

In vigore dal 1 mag 1992
1. L'assessorato regionale alla sanità, sentito il rappresentante regionale dell'Ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. 2. La graduatoria - che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - è pubblicata per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed è comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari. 3. Entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanità il quale vi provvede entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto. 4. La graduatoria definitiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Unità sanitarie locali. 5. La graduatoria ha effetto dal 1› gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17 maggio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992. — Formazione delle graduatorie | Portale Normativo