Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 2

Graduatoria regionale - Domanda e requisiti

In vigore dal 1 mag 1992
1. Il professionista, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, deve inoltrare all'assessorato alla sanità della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. 2. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il 50› anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente accordo, o di convenzione ai sensi del D.P.R. n. 120 del 23 marzo 1988 in caso di cessazione dell'attività convenzionata personale o della struttura; b) essere iscritto all'Ordine professionale di biologo; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o dal precedente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorchè negativa. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato B.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-2

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