Capo V
Art. 22
In vigore dal 15 set 2020
1. Nel libro dei proprietari dei carri bombolai, da istituirsi ai sensi dell', comma 3, della legge n. 145 del 1990, sono annotati:
a) il cognome, il nome, la residenza e il domicilio del proprietario del carro ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede;
b) i dati relativi all'identità ed alle principali caratteristiche del veicolo, risultanti dal documento di circolazione;
c) il numero complessivo delle bombole installate sul carro, specificando per ciascuna di esse i dati di cui all';
d) qualsiasi altra notizia che, a parere dell'ENI, possa efficacemente contribuire a realizzare le finalità della legge.
2. Il libro suddetto, prima dell'uso, dovrà essere vidimato dal presidente del comitato o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-22