Capo VI
Art. 23
In vigore dal 15 set 2020
1. I contributi unitari dovuti dai soggetti di cui all', commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono determinati dal comitato, entro quindici giorni dalla data medesima, anche sulla base di stime sulla fornitura di gas metano alle stazioni di compressione, nonché sul numero e sul tipo delle bombole installate sui carri bombolai, elaborate dall'ENI.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti di cui agli i contributi unitari dovuti. A tale scopo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all', commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti a comunicare all'ENI il cognome, il nome, la residenza e il domicilio, ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede.
3. Il pagamento dei contributi è effettuato con cadenza mensile.
Il primo pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.
4. Ove vengano riscontrate, con riferimento al periodo transitorio, carenze o eccedenze nella misura dei contributi, il comitato ne tiene conto nella prima determinazione successiva.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-23