Capo II

Art. 3

In vigore dal 15 set 2020
1. L'elenco mensile che i fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell' della legge n. 640 del 1950 deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacità, del diametro, del peso a vuoto e della data di fabbricazione. 2. Analogo adempimento deve essere osservato dagli importatori di bombole, i quali devono altresì indicare la data dell'importazione.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-3

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