Capo VI
Art. 24
In vigore dal 15 set 2020
1. I fabbricanti e chiunque abbia immesso nel territorio nazionale bombole di capacità superiore a litri 65, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 1990, sono tenuti a fornire all'ENI, ove richiesti, ogni dato disponibile concernente il numero delle bombole prodotte o importate, la capacità, il diametro, il peso a vuoto, la data di fabbricazione o di importazione.
2. Le bombole di cui al comma 1 sono punzonate all'atto della prima revisione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il contributo speciale di cui all', comma 4, della legge n. 145 del 1990 è dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole di età superiore ad anni 5 e con riferimento ai servizi di cui all', primo comma, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 640 del 1950. Il contributo è determinato dal comitato in misura forfettaria, tenuto conto dell'età delle bombole, secondo i seguenti criteri:
a) valore medio della percentuale di scarto delle bombole presentate alle revisioni negli ultimi cinque anni;
b) costo medio di una bombola di nuova fabbricazione di capacità superiore a litri 65;
c) costo medio delle operazioni di revisione per bombola negli ultimi cinque anni.
4. Il contributo di cui al comma 3 è trasmesso al fondo da parte dell'ENI.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-24