Capo IV

Art. 10

In vigore dal 15 set 2020
1. I soggetti di cui all', comma 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti ad inviare all'ENI, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'avvenuto collaudo da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'elenco delle bombole installate sui carri bombolai completo dei seguenti dati: a) numero di matricola; b) capacità; c) diametro; d) data di fabbricazione; e) data dell'ultima revisione. 2. Ogni variazione che dovesse intervenire nei dati di cui al comma 1 deve essere comunicata entro dieci giorni ed ha effetto a decorrere dal trimestre solare successivo alla comunicazione.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-10

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