Capo V
Art. 14
In vigore dal 15 set 2020
1. L'ENI svolge, direttamente o a mezzo di propri incaricati, i servizi tecnici ed amministrativi inerenti all'applicazione della legge n. 145 del 1990, della legge n. 640 del 1950 e del presente regolamento. In particolare:
a) promuove il collaudo e la revisione delle bombole da parte degli organi competenti;
b) provvede alla punzonatura delle bombole;
c) cura la manutenzione delle valvole;
d) provvede alla sostituzione delle bombole che, in occasione di collaudi o revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-14