Capo V
Art. 16
In vigore dal 15 set 2020
1. Gli utenti delle bombole hanno diritto alla ordinaria manutenzione delle valvole, comprendente la revisione delle valvole stesse e la sostituzione dei pezzi soggetti a deterioramento d'uso e precisamente delle pastiglie, del porta pastiglie, del premistoppa, delle aste e delle guarnizioni.
2. Ogni altra spesa per la straordinaria manutenzione o per riparazioni di danni attribuibili a colpa del detentore è a carico dello stesso.
3. L'ENI, ove ne ravvisi la necessità, può determinare i tipi di valvole da montarsi sulle bombole destinate a contenere gas metano.
Note all'articolo
- Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-16