Capo V

Art. 15

In vigore dal 15 set 2020
1. In accordo con gli organi competenti, l'ENI istituisce stazioni per il deposito, per il collaudo e la revisione delle bombole per metano o, previa convenzione, può destinare a tali servizi stazioni gestite da privati o da enti pubblici. 2. La presentazione delle bombole, per l'effettuazione degli accertamenti periodici previsti dagli del decreto interministeriale in data 12 settembre 1925, e successive integrazioni, deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse. 3. Le operazioni di intercambio, di collaudo e di revisione devono essere compiute nel minor tempo possibile.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-09;404#art-15

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