Art. 8

Trattamento di missione di viaggio

In vigore dal 13 feb 1992
1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio per le classi previste (1a classe per mezzo marittimo o ferroviario, busi- ness class per il mezzo aereo, con polizza assicurativa) corrispondenti ai normali mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su strada e di vitto e alloggio, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, al dirigente in trasferta è dovuto un importo aggiuntivo, per il rimborso delle spese non documentabili, di L. 120.000 giornaliere. 2. In caso di missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che superano i trenta giorni calendariali) in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà essere stabilito un trattamento forfettario, concordato direttamente con il dirigente interessato, e che comunque non potrà superare le spese di cui al comma 1. Per le missioni all'estero sarà corrisposto il trattamento stabilito per le missioni interne con la maggiorazione del 50% per rimborso spese non documentabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-8

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