Art. 7
Retribuzione da attribuire ai dirigenti all'atto della loro assunzione o nomina
In vigore dal 13 feb 1992
Retribuzione da attribuire ai dirigenti
all'atto della loro assunzione o nomina
1. All'atto della nomina, al dirigente sarà corrisposta la retribuzione complessiva di cui all' con il riconoscimento del 100% o del 60% dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza, rispettivamente, per il personale dell'area professionale e per il personale dell'area tecnico-amministrativa.
2. L'anzianità non valutata all'atto della nomina per il conferimento della successiva maggiorazione professionale dà diritto alla corresponsione, in pari data e fino al raggiungimento dell'anzianità occorrente, del maturato in itinere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-7