Art. 9
Trasferimento e relativo trattamento economico
In vigore dal 13 feb 1992
1. Il dirigente può essere trasferito di sede soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'ente, secondo criteri definiti con la contrattazione aziendale.
2. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'ente al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3, ovvero a mesi 6 quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico.
3. Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sè e la famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine per un periodo di due anni, oltre ad un'indennità una tantum pari a quattro mensilità di retribuzione base per il dirigente con carichi di famiglia ed a due mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia.
4. Qualora nella nuova sede il dipendente abbia un alloggio di proprietà il rimborso dell'eventuale maggiore spesa sarà determinato con riferimento all'equo canone della casa di proprietà.
5. Gli importi erogati per i titoli di cui al presente articolo, attesa la loro particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto.
6. Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione, anche l'ente esplicherà il suo interessamento per agevolare il dirigente.
7. Il trasferimento può avvenire anche a domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio. Il trasferimento a domanda non comporta la corresponsione delle somme previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-9