Art. 5
Indennità di funzione
In vigore dal 13 feb 1992
1. Al personale dirigente spetta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni.
2. L'ammontare di detta indennità non può superare il 20% per i primi sei anni di anzianità riconosciuta nella qualifica dirigenziale, nè superare il 50% per i successivi anni, della retribuzione mensile base.
3. L'indennità di funzione viene corrisposta per 12 mensilità all'anno e non viene corrisposta in ragione di 1/26 per ogni giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per ferie o infortunio sul lavoro.
4. L'indennità è attribuita con provvedimento del comitato direttivo secondo parametri individuati, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento, in relazione al coordinamento di programmi definiti dagli organi di amministrazione, all'importanza della direzione delle strutture, ovvero alla rilevanza dell'attività di studio, consulenza propositiva, ricerca, vigilanza ed ispezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-5