Art. 1

Area di applicazione e durata dell'accordo

In vigore dal 4 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CIDA, CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPP per la disciplina del trattamento del personale dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si è tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 12 ottobre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente regolamento: . Area di applicazione e durata dell'accordo 1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti e si riferisce al periodo 14 luglio 1988-31 dicembre 1990.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-1

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