Art. 1
Area di applicazione e durata dell'accordo
In vigore dal 4 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CIDA, CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPP per la disciplina del trattamento del personale dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si è tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 12 ottobre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Area di applicazione e durata dell'accordo
1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti e si riferisce al periodo 14 luglio 1988-31 dicembre 1990.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-1