Art. 13
Trattenute sindacali
In vigore dal 13 feb 1992
1. L'ente opererà le trattenute delle quote sindacali, in favore delle organizzazioni sindacali, previo rilascio di deleghe individuali da parte dei dirigenti interessati con validità sino a revoca scritta da effettuarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce.
2. Le trattenute verranno effettuate secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-13