Art. 14

Disposizioni generali, transitorie e finali

In vigore dal 13 feb 1992
(Il comma 1 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 2. In sede di prima applicazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il trattamento economico del personale che rivestiva una qualifica dirigenziale è determinato con riferimento all'intera anzianità posseduta nelle ex qualifiche di dirigente e di dirigente superiore e al 60% di quella posseduta nella ex carriera direttiva, mentre il trattamento economico per il personale proveniente dalla ex 1a qualifica professionale è determinato con riferimento all'intera anzianità posseduta in detta qualifica. L'anzianità non valutata per il conferimento della successiva maggiorazione professionale dà diritto alla corresponsione, in pari data e fino al raggiungimento dell'anzianità occorrente, del maturato in itinere. 3. Per il periodo 14 luglio 1988-31 dicembre 1990 non si dà luogo a conguaglio del compenso incentivante con il premio di rendimento. 4. Lo stipendio tabellare e la maggiorazione professionale di cui all', comma 1, lettere a) e b), sono corrisposti con le seguenti decorrenze: dal 14 luglio 1988 in misura pari al 90%; dal 1› luglio 1989 in misura pari al 95%; dal 1› luglio 1990 in misura pari al 100%. 5. Continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per il restante personale dell'ente che non siano state abrogate per incompatibilità dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992 Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 2, con esclusione del comma 1 dell', ai sensi della delibera della sezione del controllo n. 3/92 del 20 gennaio 1992
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;442#art-14

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