Art. 6
Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi
In vigore dal 23 apr 1991
Accertamento dell'idoneità psico-fisica
e attitudinale per i candidati ai concorsi
1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all' è effettuato da una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione presieduta dal sanitario del Corpo per la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed anche ad ulteriori prove strumentali e di laboratorio, qualora quelle esibite a norma del bando di concorso non siano ritenute sufficienti. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-27;132#art-6