Art. 8

Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.

In vigore dal 23 apr 1991
1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, può essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, licenza di convalescenza, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessione di equo indennizzo, ai fini della dispensa o riforma dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-27;132#art-8

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