Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 23 apr 1991
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-27;132#art-10

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