Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 23 apr 1991
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 19
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-27;132#art-10