Art. 9
Disposizione transitoria
In vigore dal 23 apr 1991
1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4a o 5a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l', se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico- legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-27;132#art-9