Art. 1
Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi
In vigore dal 13 gen 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l', comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per stabilire i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, nonché le relative modalità di accertamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
EMANA
il seguente regolamento:
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Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi
1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b)... Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo guardia: visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi. Per l'ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale: visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico) tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
e) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-27;132#art-1