Art. 9

Concorso tra le Forze di polizia

In vigore dal 28 apr 2012
1. Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorità civile da questo delegata può disporre il concorso dei Corazzieri con le forze di polizia di cui all' nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonché il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento Corazzieri a norma dell', comma 2. 2. Per esigenze particolari, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed al nucleo presidenziale Carabinieri, su richiesta del segretario generale, previa proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, possono essere temporaneamente assegnati, dalle amministrazioni civili e militari competenti, altre unità delle rispettive forze di polizia. 3. Per lo svolgimento di compiti specifici la Sovraintendenza centrale può avvalersi inoltre del concorso di reparti ed unità di altre forze di polizia, diverse da quelle di cui all', previste dall'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121. La relativa richiesta, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, è rivolta al Ministro competente dal Ministro dell'interno, di intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-28;39#art-9

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