Art. 10
Servizi speciali di sicurezza: zone militari e territorio estero
In vigore dal 27 feb 1991
Servizi speciali di sicurezza: zone militari
e territorio estero
1. Nelle aree in cui si svolgono attività militari, i servizi generali e territoriali di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica e delle eventuali altre autorità o personalità nazionali o estere che siano sue ospiti o che lo accompagnino e del loro seguito, salvo che per il servizio di protezione diretta ed immediata della persona del Presidente della Repubblica e delle altre autorità o personalità nazionali ed estere indicate, sono svolti a cura dell'autorità militare competente e delle unità di polizia o vigilanza militare che da essa dipendono. Ai fini del coordinamento, l'autorità militare concorda la pianificazione e l'espletamento dei servizi con la direzione della Sovraintendenza centrale.
2. Spetta al Ministero dell'interno provvedere alla protezione e alla tutela del Presidente della Repubblica, nonché delle missioni e delle delegazioni, anche non ufficiali, al suo seguito fuori del territorio nazionale, a mezzo della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, alla cui dipendenza funzionale sono poste le eventuali unità o gli appartenenti alle forze di polizia generale o militari, cui è affidato l'espletamento dei servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle altre autorità civili o militari che fanno parte della missione o della delegazione e con l'eventuale concorso, sulla base di apposite intese, degli altri servizi competenti dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-28;39#art-10