Art. 6
Organici e assegnazione del personale
In vigore dal 27 feb 1991
1. La dotazione organica del personale assegnato alla direzione della Sovraintendenza centrale, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e al nucleo presidenziale Carabinieri è stabilita dal Ministro dell'interno, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa e di intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.
2. L'assegnazione nominativa del personale alla direzione della Sovraintendenza centrale ed alle unità delle forze di polizia in essa inquadrate a norma dell' è disposta dalle amministrazioni competenti, previa intesa con il segretario generale o con l'autorità civile da questo delegata, nonché con il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-28;39#art-6