Art. 4

Ordinamento della Sovraintendenza centrale

In vigore dal 27 feb 1991
1. Il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale è coadiuvato da due vice direttori da lui prescelti nell'ambito del personale inquadrato nella Sovraintendenza centrale stessa, di cui uno tra i funzionari della Polizia di Stato ed uno tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Uno dei due vice direttori è delegato dal prefetto direttore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il prefetto direttore può inoltre delegare ai vice direttori l'esercizio di proprie attribuzioni. 3. Nell'ambito della Sovraintendenza centrale è istituito un ufficio di direzione in cui prestano servizio appartenenti alle Forze di polizia indicate nell', nonché, per specifici compiti logistici, tecnici ed amministrativi, anche appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comandati presso la stessa Sovraintendenza. 4. L'ordinamento interno della direzione è stabilito con provvedimento del Ministro dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-28;39#art-4

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